acquisti di immobili in piani particolareggiati e dubbie agevolazioni


 

c.m. 03.01.2001, n.1, Agenzia delle entrate

 

Le compravendite di aree edificabili ricomprese in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, sono ordinariamente soggette all’imposta di registro ipotecaria e catastale con applicazione delle aliquote ordinarie ( 8% , 2% , 1%).

 

L’art. 33 n. 3, L. 388/2000, prevede un trattamento fiscale assai più favorevole:applicazione dell’aliquota dell’1% per l’imposta di registro e percezione della imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

 

Il regime agevolativo è applicabile soltanto "ai soli trasferimenti di immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati che siano funzionali all’utilizzazione edificatoria dell’area stessa altrimenti impedita da cause ostative preesistenti, quali, ad esempio la disponibilità da parte dell’acquirente di una superficie inferiore a quella minima richiesta dal piano particolareggiato per l’edificabilità".

 

 

c.m. 26.01.2001, n.6, Agenzia delle entrate

 

La circolare conferma l’interpretazione della c.m. 03.01.2001, n.1, e precisa che la disposizione si applica anche all’acquisto di terreni.

 

 

Not. Andrea Bortoluzzi, rileva:

 

Il testo della disposizione agevolativa che si riferisce a " trasferimenti di beni immobili" (e dunque sia a terreni che fabbricati) appare chiaro.

 

L’interpretazione ministeriale non trova supporto alcuno nella disposizione agevolativa che, riferita all’acquisto di un’area edificabile ricompresa in un piano particolareggiato regolarmente approvato, si limita a porre la condizione, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, che l’utilizzazione edificatoria dell’area acquistata avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

 

E può dar luogo alle più disparate interpretazioni, compresa quella di far ritenere applicabile l’aliquota dell’1% ai così detti atti di ridistribuzione immobiliare conseguenti alla approvazione di piani particolareggiati e alla stipulazione di convenzioni urbanistiche, sino ad oggi pacificamente soggetti alla percezione dell’imposta di registro in misura fissa e esenti dall’imposta ipotecaria e catastale (nonché dall’INVIM) ai sensi del combinato disposto dell’art.20, L. 28.01.1977, n. 10, e dell’art. 32, c. 2, D.P.R. 29.09.1973, n. 601.

 

Non si vede infatti come interpretare la locuzione della c.m. 26.01.2001, n.6/e, che documenta i contenuti delle risposte ai quesiti avanzati in sede di video conferenza del 18 gennaio 2001, secondo la quale la disposizione agevolativa si applica a "un soggetto che acquista un terreno al fine di rendere edificabile un’area già posseduta, che, per motivi vari (esempio superficie inferiore a quella minima prevista dal piano particolareggiato per l’edificabilità) non è suscettibile di edificazione".

 

E’ questo proprio il caso del soggetto che, a seguito di Piano di Lottizzazione, sia tenuto a cedere parte della propria area per soddisfare gli standard urbanistici e venga compensato dai co-lottizzanti mediante cessione di aree edificabili che compensino la inedificabilità del lotto conseguente alla cessione,  al quale si applicava il regime agevolativo sopra richiamato.

 

Insomma a seguito delle interpretazioni delle finanze la disposizione agevolativa diverrebbe sorprendentemente punitiva .

 

Le cessioni di aree nell’ambito di piani particolareggiati sarebbe soggetta alle aliquote ordinarie, nel mentre quelle attuative di strumenti urbanistici, passerebbero dall’imposta di registro in misura fissa e dall’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali all’aliquota di registro dell’1% e alle fisse ipotecaria e catastale.